La figura dell’ investigatore privato ha sempre destato un certo interesse nelle persone ed è spesso stata oggetto di rappresentazioni in film, serie TV e libri. Molte di queste, però, risultano poco aderenti alla realtà e hanno contribuito a diffondere l’immagine distorta di un detective privato a cui tutto è concesso pur di giungere alla soluzione del caso. Se ci si vuole affidare ai servizi di un’agenzia investigativa, tuttavia, è necessario conoscere i reali limiti di questa professione.
L’attività dell’investigatore privato in Italia è fortemente regolamentata dalla legge, al fine di garantire un delicato equilibrio tra il diritto alla prova e la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti.
Il primo vincolo normativo risiede nella condizione di liceità dell’indagine. Un investigatore privato autorizzato (dotato di regolare licenza prefettizia) può avviare indagini soltanto in presenza di un mandato investigativo scritto conferito da un cliente. L’incarico deve essere finalizzato alla tutela di un interesse legittimo o di un diritto da difendere, eventualmente, anche in sede giudiziaria. Le informazioni che l’investigatore potrà raccogliere dovranno essere proporzionate, pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità prevista dal mandato, come previsto dalle “codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”.
Su mandato del cliente il detective privato può intraprendere qualsiasi attività operativa ritenga necessaria per il soddisfacimento del compito affidatogli, purché agisca nel rispetto delle leggi vigenti e della normativa sulla privacy. Nel concreto, quindi, fino a dove può spingersi?
Innanzitutto, è opportuno ricordare che l’investigatore privato non ha poteri paragonabili alle forze dell’ordine, di conseguenza non può svolgere tutte quelle azioni che richiedono l’esercizio di funzioni pubbliche, come controllo di documenti, arresti, interrogatori, perquisizioni e sequestri. Inoltre, non gli è consentito utilizzare alias o false identità per ottenere maggiori informazioni. Questa condotta integra, infatti, il reato di “Sostituzione di persona”.
L’investigatore privato può effettuare appostamenti e pedinamenti, a condizione che questi siano discreti e non sfocino in comportamenti assillanti e invasivi, idonei a generare nell’altra persona ansia, paura e disagio. In questo caso non solo verrebbe vanificato lo scopo stesso del pedinamento, ma potrebbero concretizzarsi gli estremi dei reati di “Molestia o disturbo alle persone” o di “Atti persecutori” (artt. 660 e 612-bis c.p.).
I pedinamenti possono aver luogo solo in spazi pubblici o aperti al pubblico, come strade, parchi, bar, centri commerciali, ecc. Al contrario, l’intrusione in luoghi di privata dimora senza il consenso del proprietario costituisce il reato di “Violazione di domicilio”, di cui all’art. 614 c.p.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31345/2017, rientrano nella nozione di “privata dimora” i luoghi che soddisfano 3 requisiti:
- lo svolgimento di atti di vita privata;
- una durata apprezzabile del rapporto tra la persona e il luogo;
- l’inaccessibilità del luogo a terzi senza previo consenso.
Di conseguenza, sono luoghi di privata dimora le abitazioni, una camera d’albergo, uno studio privato, ma anche i retrobottega, gli spogliatoi e i bagni privati di locali liberamente accessibili a terzi. L’introduzione in questi spazi senza previo consenso, quindi, è preclusa all’investigatore privato.
Lo stesso limite sussiste per le riprese video e fotografiche, che spesso accompagnano l’attività di appostamento e pedinamento. Anch’esse sono concesse a condizione che avvengano in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Infatti, l’acquisizione di immagini o video di attività che si svolgono in luoghi di privata dimora espone l’investigatore privato al reato di “Interferenze illecite nella vita privata”, di cui all’art. 615-bis c.p. Per fare un esempio, l’installazione di una microcamera all’interno di una stanza di albergo al fine di raccogliere evidenze su un tradimento costituisce, oltre che una grave violazione della privacy, anche una condotta penalmente rilevante.
Tuttavia, se l’azione, pur svolgendosi in un luogo privato, è tranquillamente visibile dalla pubblica via senza l’adozione di particolari stratagemmi, la ripresa di questa è lecita. Ne è un esempio lampante la fotografia di due amanti che si baciano sul balcone o nel cortile di casa.
Cosa accade, invece, per le registrazioni audio?
È vietato, per l’investigatore privato (e per qualsiasi altro cittadino), effettuare intercettazioni telefoniche o ambientali di conversazioni tra terzi, poiché si tratta di un’attività che può compiere soltanto la Polizia Giudiziaria su autorizzazione di un magistrato. È lecito, invece, registrare conversazioni nelle quali si è presenti di persona, anche se in silenzio.
Un investigatore privato, quindi, non può lasciare un registratore acceso in una stanza e allontanarsi, al fine di captare le conversazioni di terzi. In questo caso incorrerebbe nel già visto reato di “Interferenze illecite nella vita privata”.
Analogamente, non può intercettare conversazioni telefoniche e telematiche installando software spia sul dispositivo (computer, cellulare o tablet) altrui: questa condotta, infatti, solleva delle responsabilità penali ancora maggiori.
Da un lato, l’accesso a dispositivi e account protetti da codici e password costituisce un “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”, reato previsto all’articolo 615-ter c.p. Dall’altro, l’installazione dello spyware e l’intercettazione delle altrui conversazioni, possono integrare diverse fattispecie di reato, tra cui quelle previste agli articoli 617, 617-bis, 617-quater.
Comportamenti di questo tipo costituiscono, altresì, una violazione della privacy del soggetto spiato. La normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali vieta all’investigatore di accedere a contenuti privati, come la corrispondenza, i conti correnti bancari o tabulati telefonici. Al contrario, gli è consentito reperire informazioni da fonti accessibili pubblicamente, come profili social aperti, siti web, anagrafe, pubblici registri, ecc.
Un investigatore privato che opera in violazione dei limiti previsti per la propria professione può essere soggetto a pesanti sanzioni amministrative, alla revoca della licenza ed è chiamato a rispondere penalmente degli eventuali reati in cui incorre. In più, le conseguenze della condotta illecita del professionista gravano anche sul cliente, che in primo luogo non disporrà di prove valide per far valere il proprio diritto e, in casi particolari, può rendersi corresponsabile dei reati di cui sopra.
È importante, quindi, quando si sceglie l’investigatore privato a cui affidare il proprio caso, assicurarsi che si tratti di un professionista onesto, rispettoso della legge e dei diritti fondamentali. Ed è altrettanto fondamentale, una volta assegnato l’incarico, mantenere con l’investigatore un dialogo aperto e continuo, per confrontarsi in maniera trasparente sulle più idonee strategie operative da mettere in atto.
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A cura di Sonia Statella
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