La fedeltà nei confronti del coniuge è uno dei doveri che nascono dal matrimonio, come sancito dall’art. 143 c.c. La mancata osservanza di tale obbligo determina, quindi, conseguenze non solo sul piano personale, ma può avere effetti anche di natura giuridica. L’infedeltà può essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele (vedi articolo), ma può anche determinare una richiesta di risarcimento del danno da parte del soggetto tradito. È importante, però, separare le due pratiche (separazione giudiziale e richiesta del risarcimento), che costituiscono azioni legali distinte e indipendenti.
Con la sentenza n. 18853/2011 la Corte di Cassazione ha dichiarato l’autonomia del risarcimento per danni cagionati da tradimento dalla pronuncia di addebito in una causa di separazione. In questo modo il coniuge tradito può far valere il proprio diritto al risarcimento in sede civile anche nell’eventualità in cui la separazione sia avvenuta in modo consensuale e non per via giudiziale. Ma in quali circostanze è possibile richiedere l’indennizzo per il danno derivante dall’infedeltà del proprio coniuge?
La dimostrazione dell’avvenuto tradimento non è di per sé sufficiente. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per ottenere il risarcimento è necessario che il comportamento infedele superi la soglia della “normale tollerabilità”, per via delle modalità particolarmente lesive con cui è stato posto in essere. Detto in altre parole, è possibile richiedere un risarcimento per danno da tradimento solo se la condotta fedifraga sia stata tale da ledere un diritto costituzionalmente protetto dell’altro coniuge (come il diritto all’immagine, all’onore, alla salute psicofisica o alla dignità), integrando in questo modo un illecito civile. In tal caso, ai sensi dell’art. 2043 c.c., chi ha commesso il fatto e ha cagionato ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo.
Le categorie di danno che possono essere risarcite sono diverse.
- Danno morale e psicologico: quale, ad esempio, una condizione di forte stress e turbamento emotivo, superiori alla normale sofferenza derivante dalla fine del matrimonio.
- Danno biologico: fa riferimento ad un impatto diretto sulla salute psicofisica della persona, che si può manifestare attraverso disturbi d’ansia, depressione o altre patologie che richiedono il supporto di uno specialista.
- Danno esistenziale: si intende un significativo cambiamento nella vita del coniuge tradito, che riguarda le abitudini quotidiane, ma anche la vita relazionale e lavorativa.
- Danno patrimoniale: corrisponde alla perdita economica diretta derivante dal tradimento, per esempio correlata a spese mediche, oppure a licenziamenti.
Sono numerose le situazioni nelle quali l’infedeltà del coniuge determina conseguenze rilevanti sulla sfera personale e patrimoniale dell’altro. Questo si verifica, ad esempio, quando il tradimento viene reso di dominio pubblico sui social media, oppure all’interno della famiglia, dei gruppi amicali o dell’ambiente lavorativo del coniuge tradito, arrecando un danno alla sua immagine e reputazione. O ancora, quando l’infedeltà si è consumata in un periodo di maggiore fragilità dell’altro coniuge, come durante una gravidanza, una malattia o un lutto, oppure quando si è consumata con una persona molto vicina ad esso, come un parente o un amico.
Quale ruolo gioca l’investigatore privato all’interno di una causa di risarcimento per infedeltà coniugale?
Come accennato precedentemente, il risarcimento non è concesso automaticamente nel momento in cui viene provata la violazione dell’obbligo di fedeltà, ma è necessario che questa condotta abbia generato un danno ingiusto nell’altro. Questo danno deve essere concreto, documentabile e legato al comportamento infedele da un rapporto di causalità, ossia deve esserne conseguenza diretta. L’onere della prova ricade sul coniuge tradito che intende ottenere il risarcimento. In questa fase è fondamentale raccogliere elementi che provino in maniera oggettiva ed efficace l’infedeltà e il danno che ne è conseguito. Per questo motivo può essere utile affidarsi a un professionista come un investigatore privato, per evitare di incorrere in errori che vadano a compromettere l’ammissibilità delle prove o che possano integrare degli illeciti.
Un investigatore privato può, in primo luogo, dimostrare l’effettività del tradimento, documentando con foto e video gli incontri tra il coniuge e l’amante, immortalando momenti che attestino l’intimità tra i due e dimostrando la continuità nel tempo della relazione extraconiugale. Ma può anche raccogliere evidenze digitali (screenshot, interazioni social, ecc.), soprattutto nei casi in cui il tradimento sia stato “platonico” ed esclusivamente virtuale.
In secondo luogo, l’investigatore può acquisire prove che dimostrino il danno subito dal coniuge tradito. Ad esempio, qualora l’infedeltà abbia inciso sulla sua salute psicofisica, è possibile accertare tali effetti attraverso la raccolta di testimonianze di persone a conoscenza dei fatti, ad esempio nei casi in cui il tradimento sia divenuto pubblico o sia stato accompagnato da comportamenti umilianti da parte del coniuge infedele, è possibile dimostrare il danno all’onore e alla dignità attraverso la testimonianza di parenti, amici o colleghi a conoscenza del fatto.
Gli elementi di prova raccolti confluiscono in una relazione investigativa scritta, che assume valore probatorio vero e proprio se confermata da una testimonianza in aula dell’investigatore stesso. Questa relazione rappresenta un supporto importante alla richiesta di risarcimento del danno e consente di far valere i propri diritti in maniera più efficace, in quanto prodotto del lavoro svolto da un professionista nel rispetto delle leggi e della riservatezza dei soggetti coinvolti.
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A cura di Sonia Statella
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